scuola di scienze aziendali e tecnologie industriali "piero baldesi"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

Su iniziativa del Comune di Firenze, della Citta Metropolitana di Firenze, dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, ai sensi dell’ art. 14 e ss. Cod. Civ., è costituita la “Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi”, in sigla denominate anche “SSATI”.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Firenze.

L’Assemblea dei Soci può trasferire altrove la Sede legale dell’Associazione.

Art. 3 – Soci

L’Associazione è costituita da: 

  • Soci Fondatori; 
  • Soci Sostenitori.

I Soci Fondatori sono coloro che, avendo costituito, strutturato ed avviato l’attività organizzativa e didattica della scuola, ne garantiscono lo sviluppo e il perseguimento delle finalità. Essi sono tenuti al versamento delle rispettive quote di contribuzione annua, in denaro o servizi o prestazioni professionali o fornendo in concessione spazi e strutture, di valore contabilmente equivalente a quella in denaro, per assicurare il funzionamento istituzionale della Scuola. 

Sono Soci Fondatori dell’Associazione: 

  • il Comune di Firenze; 
  • la Citta Metropolitana di Firenze; 
  • l’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze; 
  • la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze. 

Sono Soci Sostenitori quei soggetti, pubblici o privati, la cui domanda di adesione sia stata accolta dall’Assemblea. I Soci Sostenitori partecipano alle attività dell’Associazione con piena parità di diritti, di doveri e di responsabilità rispetto ai Soci Fondatori; essi sono tenuti a sottoscrivere la quota di adesione iniziale e versare le rispettive quote associative annuali per il funzionamento delle attività.  L’Associazione è costituita da: Soci Fondatori;

Soci Sostenitori.

I Soci Fondatori sono coloro che, avendo costituito, strutturato ed avviato l’attività organizzativa e didattica della scuola, ne garantiscono lo sviluppo e il perseguimento delle finalità.

I Soci Fondatori non hanno obblighi contributivi nei confronti dell’associazione, la quale comunque ha facoltà di richiedere a detti soci il versamento di una quota annua di contribuzione da approvarsi espressamente da parte di ciascun Socio Fondatore, a cura del proprio organo deliberante.

La quota di contribuzione annua può essere conferita in denaro o servizi o prestazioni professionali o fornendo in concessione spazi e strutture, di valore contabilmente equivalente a quella in denaro, per assicurare il funzionamento istituzionale della Scuola.

Sono Soci Fondatori dell’Associazione:

• il Comune di Firenze;

• la Citta Metropolitana di Firenze;

• l’Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze;

• la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Firenze.

Sono Soci Sostenitori quei soggetti, pubblici o privati, la cui domanda di adesione sia stata accolta dall’Assemblea. I Soci Sostenitori partecipano alle attività dell’Associazione con piena parità di diritti, di doveri e di responsabilità rispetto ai Soci Fondatori; essi sono tenuti a versare le rispettive quote associative annuali per il funzionamento delle attività.

Art. 4 – Scopo

L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere:

a) la formazione di particolari figure professionali destinate ad operare in qualifiche avanzate, anche al fine di facilitare un inserimento nel mercato del lavoro di giovani;

b) la diffusione delle conoscenze di tecnologie innovative per una loro applicazione nei processi produttivi e percorsi formativi nelle diverse aree ITC e delle tecnologie industriali;

c) il coordinamento con le strutture operanti nel campo delle alte tecnologie industriali e con quelle che svolgono formazione di livello superiore;

d) il coordinamento dei progetti e delle strutture dedicate alla creazione di percorsi di nuova imprenditorialità nel territorio di riferimento;

e) la realizzazione ed il coordinamento di specifici progetti formativi su richiesta dei soci;

f) progetti di natura regionale, nazionale e comunitaria, di cui essere promotore e/o partner tecnico, in riferimento alle tematiche dell’innovazione delle tecnologie.

Art. 5 – Oggetto

Per realizzare lo scopo indicato nell’Art. 4, l’Associazione gestisce un’apposita scuola di formazione nelle materie di gestione d’impresa, nelle tecnologie industriali e nelle materie legate al web, con corsi di varia durata e finalità, rivolti a giovani inoccupati ed a personale già inserito nel mondo del lavoro, attività seminariali di studio e di informazione, programmi di apprendimento a distanza, produzione di materiali didattici, scambi di esperienze e di formazione tecnologica con altri paesi, attività di “nursery tecnologica” per la nuova imprenditorialità giovanile.

L’attività potrà essere svolta anche avvalendosi di sedi operative distaccate.

L’Associazione può provvedere all’istituzione di borse di studio da assegnare agli allievi frequentanti gli stages programmati dalla Scuola.

Ai fini di cui sopra, l’Associazione potrà emanare ed adottare uno o più regolamenti, avvalendosi della collaborazione del Direttore e del Comitato Tecnico, se istituito.

Art. 6 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
– le contribuzioni dei Soci Fondatori;
– le quote associative annuali dei Soci Sostenitori;
– le quote di iscrizione ai corsi;
– i proventi derivanti dalle attività istituzionali;
– i conferimenti da enti e da aziende per l’istituzione di borse di studio di cui all’Art. 5;
– i finanziamenti provenienti da fondi regionali, nazionali e dell’Unione Europea;
– le rendite patrimoniali;
– qualsiasi altro eventuale provento, anche proveniente da terzi pubblici e privati a qualsiasi titolo.
In ogni caso i Soci non hanno titolo alla restituzione delle quote versate e/o dovute.
I Soci sono responsabili solo nei limiti delle quote dovute. In nessun caso potranno essere chiamati ad effettuare versamenti ulteriori a copertura di perdite.

Art. 7 – Bilanci

Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare all’Assemblea ordinaria dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno, lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo, corredato da una relazione previsionale e programmatica sulle attività.
Ogni esercizio decorrerà dal 1° Gennaio e si concluderà il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Bilancio di Previsione dovrà contenere l’indicazione dei contribute annuali richiesti ai singoli Soci Sostenitori per contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario dell’Associazione nell’esercizio successivo.
Le richieste di contributi annui dei Soci Fondatori indicate nel Bilancio di Previsione non prefigurano impegno per i singoli Soci Fondatori, i quali dovranno farle approvare dai rispettivi organi deliberanti.
Durante l’esercizio, il Consiglio di Amministrazione non potrà assumere impegni di spesa complessivamente eccedenti le entrate preliminarmente accertate, salvo utilizzare gli avanzi di gestione di esercizi precedenti, se la loro utilizzazione è stata prevista nel Bilancio di Previsione ed è stata autorizzata dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il Bilancio Consuntivo di ogni esercizio e comunicarlo all’Organo di Controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata, per discuterlo ed approvarlo, entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Bilancio Consuntivo di ogni esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e da un Rendiconto Finanziario delle entrate e delle uscite, corredato da una relazione illustrativa sulla gestione, unitamente alla relazione dell’Organo di Controllo, dovrà essere fatto pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea che deve discuterlo; qualora siano state svolte nell’esercizio attività commerciali il consiglio dovrà redigere anche una nota integrativa per evidenziarne i risultati economici.

Art. 8 – Organi

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo.
    Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito, ad eccezione dell’Organo di Controllo.

Art. 9 – Assemblea (composizione)

L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori e Sostenitori.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L’Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell’avviso può essere prevista una seconda convocazione.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte l’anno ed è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando è presente la maggioranza dei Soci Fondatori e Sostenitori. L’Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formulazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  • L’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il
    Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 9 bis (Funzioni e compiti)

L’Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce le linee generali relative allo sviluppo ed alla gestione della Scuola, in funzione anche dell’evoluzione prospettica dell’economia locale e regionale;
b) approva l’ammissione di nuovi Soci, nonché l’esclusione di Soci inadempienti;
c) approva la nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato congiuntamente dai Soci Fondatori;
d) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione non designati dai soci Fondatori;
e) nomina l’Organo di Controllo;
f) determina i compensi dell’Organo di Controllo ed i rimborsi degli organi dell’Associazione;
g) determina le quote di adesione e la quota associativa annuale dei Soci Sostenitori;
h) approva annualmente il Bilancio di Previsione e la relativa relazione programmatica, indicando le modalità di copertura del fabbisogno finanziario complessivo, comprensivo delle quote di cui alla lettera precedente;
i) approva il Bilancio Consuntivo di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione;
l) delibera in merito alla destinazione alle riserve degli eventuali avanzi di gestione e le modalità di copertura dei disavanzi;
m) adotta uno o più regolamenti interni.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei Soci.
L’Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei presenti in Assemblea, fatta eccezione per i punti b) e c), per i quali è prevista la maggioranza assoluta dei Soci.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti 3/4 (tre quarti) dei Soci Fondatori e Sostenitori.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
n) modifiche statutarie, che sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci;
o) scioglimento e liquidazione della Associazione, che sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci
Le proposte di delibera, di cui alle lettere n) e o) del presente articolo, debbono essere comunicate ai Soci Fondatori e ai Soci Sostenitori almeno 60 (sessanta) giorni prima.
Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto in assemblea; le delibere dell’Assemblea straordinaria dovranno però essere approvate, oltre che con i quorum indicati in questo articolo, anche da almeno 3 (tre) dei 4 (quattro) Soci Fondatori.

Art. 10 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da altri sei membri, di cui quattro designati, uno ciascuno, dai Soci Fondatori, e due nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, con lettera raccomandata spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e, nei casi di urgenza, con telegramma o altra forma di pari garanzia (fax o posta elettronica), spedito almeno 48 (quarantotto) ore prima.
Nell’avviso sono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in
Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell’ Unione Europea.
Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica; le adunanze e le deliberazioni sono altresì valide quando i Sindaci nominati non partecipano personalmente alla riunione, ma rilasciano apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Associazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione:
– esamina ed approva i programmi di attività didattica della Scuola;
– nomina i docenti della Scuola;
– promuove il collegamento con le realtà istituzionali, scientifiche e produttive del territorio;
– attiva iniziative per la qualificazione ed il rafforzamento dell’immagine della Scuola;
– propone all’Assemblea ogni anno le quote associative richieste ai Soci Sostenitori, da indicarsi nel Bilancio di Previsione, in conformità al disposto dell’articolo 9 bis del presente Statuto; propone altresì all’Assemblea l’ammontare delle quote di adesione;
– predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo, proponendoli alla approvazione dell’Assemblea;
– formula proposte all’Assemblea;
– nomina e può revocare il Direttore della Scuola, determinandone il trattamento economico e normativo;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea le domande di adesione dei Soci;
– provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, anche avvalendosi, ai sensi del successivo art. 13, della figura del Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifiche deleghe gestorie a singoli Amministratori, i quali saranno dotati del potere di rappresentanza per le materie delegate, nei limiti della delega conferita.
Restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma del presente Statuto e di legge, sono riservate all’Assemblea.
Dal momento della sua scadenza, e fino al suo rinnovo, il Consiglio di
Amministrazione provvede soltanto alla ordinaria amministrazione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è designato congiuntamente dai Soci Fondatori; la designazione deve essere approvata dall’Assemblea.
Il Presidente permane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:

  • ha il potere di firma e rappresenta l’Associazione in ogni rapporto con i terzi, anche in giudizio;
  • convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
  • sovrintende all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  • propone al Consiglio di Amministrazione uno o più nominativi per la nomina del Direttore;
  • conferisce deleghe o procure, ad amministratori o a terzi per l’esecuzione di singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito pro tempore dal Vicepresidente per l’ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’adempimento delle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento di questi.
È nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 13 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri membri, su proposta del Presidente.
Il Direttore:

  • ha il potere di firma per tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione;
  • è responsabile del regolare svolgimento dei programmi didattici e dell’attività della Scuola;
  • dirige la struttura operativa della Scuola con la responsabilità della gestione del personale;
  • propone al Consiglio di Amministrazione l’assunzione del personale;
  • elabora i regolamenti interni da sottoporre al Presidente e al
    Consiglio di Amministrazione;
  • propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione i programmi annuali di attività della Scuola, sentito il Comitato Scientifico, corredandoli della individuazione del corpo docente e dell’affidamento dei relativi incarichi di insegnamento;
  • su delega del Presidente cura i rapporti con le aziende, enti, società per il raggiungimento delle finalità della Scuola;
  • cura l’organizzazione dei servizi per gli studenti;
  • svolge funzioni di Segretario nell’Assemblea, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Scientifico;
  • esercita ogni altro potere eventualmente delegatogli dal Consiglio di Amministrazione.
    Ai fini di cui sopra, il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato
    Tecnico, di cui all’art. 16, se costituito.

Art. 14 - Comitato scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’istituzione di un Comitato Scientifico, determinandone la durata, la composizione, i compiti e le funzioni.

Art. 15 - Collegio dei docenti

È formato dai Docenti della Scuola, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Docenti elegge al proprio interno un Coordinatore, il quale partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Direttore della Scuola e presieduto dal Coordinatore.
Il Collegio dei Docenti cura l’attuazione dei corsi della Scuola, anche in termini di verifiche e di esami. Esso può articolarsi al proprio interno in commissioni, in relazione a specifiche iniziative didattiche.
Coadiuva il Direttore nelle funzioni didattiche.

Art. 16 - Comitato tecnico

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’istituzione di un Comitato Tecnico, anche per un periodo limitato di tempo. Il Comitato Tecnico coadiuva il Direttore ai sensi dell’art. 13.
È composto da quattro membri, direttamente designati dai Soci Fondatori.

Art. 17 -Organo di controllo

Il controllo dell’associazione è affidato ad un Sindaco Unico scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e nominato dall’Assemblea per 5 (cinque) esercizi, che può essere rinominato.
La funzione del Sindaco Unico è disciplinata dagli articoli 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.
Al Sindaco Unico è affidato altresì il controllo legale dei conti.

Art. 18 - Divieti

E’ fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserva o capitale, durante la vita dell’Associazione.

Art. 19 - Recesso/esclusione

Ciascun Socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata fatta pervenire almeno 4 (quattro) mesi prima della chiusura dell’esercizio. Il recesso ha sempre effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
L’esclusione di un Socio è deliberata dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Sono causa di esclusione:

  • la non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • il compimento di atti che risultino gravemente pregiudizievoli degli interessi e dell’immagine dell’Associazione.

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento sono quelle previste dall’art. 2484 del Codice
Civile.
Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 90 (novanta) giorni l’Assemblea straordinaria, per deliberare su tutte le modalità della liquidazione.
Le attività residue saranno attribuite ad altra associazione od ente che
persegua finalità analoghe a quelle dell’Associazione, o finalità di pubblica utilità.

Art. 21 – Controversie

In caso di controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e uno o più Soci o tra Soci, le parti si impegneranno ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Commissione di Conciliazione operante nella Camera di Commercio di Firenze. Ove tale tentativo non avesse esito positivo, nei casi ammessi dalla legge, le parti devolveranno la controversia ad un Collegio Arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte ed un Presidente designato concordemente dai membri o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da un numero dispari di arbitri e l’eventuale arbitro aggiunto sarà designato con le stesse modalità previste per il Presidente.
L’arbitrato sarà regolato dal Codice di Procedura Civile secondo equità.

Art. 22 – Durata

L’Associazione dura fino al 31 Dicembre 2050. 

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